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Collegio dei Docenti

Descrizione

Con l’autonomia scolastica del 1999 le competenze del Collegio dei Docenti si sono ampliate (articolo 7 del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche; Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, in particolare articoli 3, 4 e 5).

Il Collegio dei Docenti o CdD entra in carica all'inizio dell'anno scolastico e decade al suo termine.

E' l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative che vengono svolte all'interno di un istituto scolastico ed è composto dal Dirigente Scolastico e da tutti docenti in servizio Si articola in Dipartimenti Disciplinari composti da docenti specializzati nella stessa disciplina o appartenenti alla stessa area disciplinare, preposti per prendere decisioni comuni su determinati aspetti importanti della didattica.

Vi è poi un'ulteriore divisione del CdD, infatti all'interno di ogni plesso esso si articola in:

  • Consigli di Intersezione (per la Scuola dell'Infanzia);
  • Consigli di Interclasse (per la Scuola Primaria);
  • Consigli di Classe (per la Scuola Secondaria di 1° grado).

Entrando nel dettaglio della composizione del Collegio dei Docenti ribadiamo che, in base a quanto stabilito dall'art 7 del TU del 1994, di esso fanno parte il Dirigente Scolastico, in veste di Presidente, e tutti i docenti in servizio nell'istituto scolastico, ovvero:

  • Dirigente Scolastico;
  • docenti di ruolo;
  • supplenti;
  • docenti di sostegno;
  • docenti di religione cattolica.

Cosa fa

A livello normativo le sue competenze, i suoi ruoli e le sue funzioni sono stabilite dal Decreto Legislativo 297/94, in virtù del quale il Collegio dei Docenti esercita poteri di delibera svolgendo i compiti di:

  • elaborare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa o PTOF;
  • adeguare i programmi d'insegnamento alle esigenze specifiche del territorio e del coordinamento disciplinare;
  • adottare iniziative per il sostegno di alunni svantaggiati;
  • redigere del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
  • suddividere l'anno scolastico in trimestri o quadrimestri per le valutazioni;
  • stabilire l'adozione dei libri di testo;
  • approvare gli accordi con reti di scuole per quanto riguarda gli aspetti didattici;
  • valutare periodicamente l'andamento didattico complessivo;
  • elaborare soluzioni per i casi di scarso rendimento o irregolare comportamento degli alunni;
  • valutare lo stato di attuazione dei progetti per le scuole situate in zone a rischio;
  • identificare e attribuire funzioni strumentali al PTOF.
  • deliberare sulla formazione delle classi, assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni;
  • eleggere il comitato di valutazione dei docenti;
  • deliberare sulla sospensione dei docenti quando si verificano casi di inadempienze rilevanti;
  • stabilire criteri e modalità relativi alle eventuali deroghe al limite di assenze previste.

A convocare il Collegio dei Docenti è il Dirigente Scolastico con una circolare che deve contenere:

  • giorno, ora e luogo della convocazione;
  • dettaglio dell'ordine del giorno;
  • durata prevista.

Inoltre, il CdD può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. È costume in ogni caso dare sempre un preavviso di almeno cinque giorni, a meno di sedute non ordinarie per le quali li preavviso deve essere almeno di 24 ore.

Di norma il collegio dei docenti si riunisce almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre a seconda di come si è scelto di suddividere l'anno scolastico.

Le riunioni del CdD devono tenersi in orario extrascolastico per non interferire con le lezioni e durante lo svolgimento di esse la funzione di segretario del collegio viene ricoperta dal Preside o da uno dei suoi collaboratori.

Per riunirsi e deliberare il Collegio ha bisogno di due elementi fondamentali:

  • Il quorum costitutivo o strutturale in quanto la riunione è considerata valida solo in presenza di almeno la metà più uno dei componenti;
  • Il quorum deliberativo o funzionale in quanto le deliberazioni per essere adottate devono essere votate a maggioranza assoluta.

Secondo il regolamento, in caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero del Dirigente Scolastico, o del docente più anziano.

Secondo il riferimento normativo il Collegio dei Docenti può essere convocato in due modi:

  • tramite convocazione ordinaria;
  • tramite convocazione straordinaria.

Trattandosi di convocazioni di organi collegiali, entrambe le modalità devono essere preavvisate secondo tempi e modalità disciplinate dal regolamento interno della scuola. L'art. 10 del D.lgs 297/04 conferisce, infatti al Consiglio di Istituto di deliberare autonomamente sulle modalità di convocazione degli Organi Collegiali.

In caso di urgenze improvvise il dirigente può decidere di convocare il collegio dei docenti straordinario, con un preavviso non inferiore alle 24 ore. Le proposte correlate all'ordine del giorno in quel caso saranno di tipo informativo e i docenti avranno l'opportunità di presentare tutte le proposte che riterranno necessarie durante il dibattito collegiale.

A occuparsi di documentare e verbalizzare le delibere è uno dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico. La verbalizzazione, il cui obiettivo è quello di permettere a chi non era presente di comprendere il senso e l'iter delle decisioni, è poi firmata dal Segretario e dal Presidente del Collegio Docenti.


Inoltre, dal momento che il verbale dovrà essere approvato non più tardi della riunione successiva, il primo punto all'ordine del giorno dovrebbe prevedere proprio la sua approvazione.

La ragione dietro a una verbalizzazione completa, chiara e accurata è quella di non lasciare alcuno spazio alle ambiguità e alle interpretazioni personali. In questo modo sarà anche possibile evitare possibili contenziosi successivi.

Si nota quindi che le delibere assunte dal Collegio dei Docenti:

  • hanno validità a partire dal momento dell'approvazione, e nel caso non rechino una scadenza fino a nuova delibera che le integra, modifica o elimina;
  • non dipendono dall'approvazione del verbale, che può anche svolgersi successivamente alla seduta.

La normativa di riferimento è contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, che afferma che per i docenti la partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento, deliberate e svolte all'interno degli organi collegiali, è obbligatoria e che un'eventuale assenza deve essere giustificata da motivazioni valide e dimostrabili. Anche per le riunioni straordinarie del collegio dei docenti vale la stessa regola, ovvero vengono equiparate alle assenze normali. L'art. 16 del CCNL/2007 ne stabilisce le modalità, le tipologie di permesso, le giustificazioni e il recupero delle ore di assenza.

Sede

IC Giovanni XXIII  Monte San Biagio - Sede centrale

Plesso segreteria Leonardo da Vinci

Orari per il pubblico

orari per il pubblico

Contatti

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