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Comparto Istruzione e Ricerca - Sciopero breve degli scrutini con esclusione delle classi terminali - Varie date

Pubblicato in data 1 giu 2026
Ultima Revisione in data 1 giu 2026

Comparto Istruzione e Ricerca

Sciopero breve degli scrutini
Con esclusione delle classi terminali
Varie date

Si comunica che l’USB P.I. Scuola ha proclamato “lo sciopero breve degli scrutini (comprese le attività di scrutinio finale, esclusi quelli propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione) di tutto il personale docente in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado, per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, con data a partire, secondo l'articolazione regionale prevista ad oggi dalle singole regioni:

  • 6 giugno: Campania, Emilia-Romagna, Veneto;
  • 8 giugno: Calabria, Lazio, Lombardia, Sardegna;
  • 9 giugno: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria;
  • 10 giugno: Basilicata, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige (Trento);
  • 11 giugno: Liguria
  • 16 giugno: Trentino-Alto Adige (Bolzano)”.

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa e dall’Accordo sugli scioperi nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020.

In particolare, si segnala come ai sensi dell’art. 10, co. 6, lett. d) e e), dell’Accordo su menzionato, “gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico” (lett. d), e “gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”.

Non sono presenti allegati.